Il blog dell'Avvocato Diego Antonio Colangelo di Lissone

Il blog giuridico dell'Avv. Diego Antonio Colangelo del foro di Monza. Via San Carlo n. 28, 20035 Lissone (MI). Tel e fax: 039/483056; E mail: colangelodiego@libero.it
giovedì, 10 dicembre 2009

PER CONTESTARE L'ERRORE NELLA MULTA NON E' NECESSARIA LA QUERELA DI FALSO

Il conducente che contesta un errore nella rilevazione della targa di una multa non è tenuto a presentare querela di falso per ottenere l'annullamento del verbale della polizia municipale. Può al contrario dimostrare di essersi trovato a quell'ora in un altro luogo anche mediante testimoni. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 25676/2009 secondo la quale per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la veridicità del verbale.

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giovedì, 03 dicembre 2009

LA VENDITA PRIMA DELLA DELIBERA ESONERA IL CONDOMINO DA NUOVE SPESE

Segnalo una interessante sentenza della Corte di Cassazione in materia condominiale. Con la pronuncia n. 23686 del 9 novembre 2009, la Suprema Corte si è occupata di una problematica nota e piuttosto frequente, inerente alla ripartizione delle spese condominiali fra il condomino che ha venduto il proprio immobile e il soggetto che ha acquistato il detto immobile, divenendo così condomino.
A tal proposito è necessario ricordare che ai sensi dell'art. 1123 del Codice Civile, i condomini sono tenuti a sostenere le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, così come per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
E' altresì noto che l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice Civile prevede (al secondo comma) una solidarietà tra il venditore e l'acquirente, nei confronti del condominio, per il pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente, il tutto nell'ottica di agevolare l'amministrazione condominiale al recupero delle spese condominiali.
Tuttavia, il legislatore nulla dice in ordine al momento del sorgere del contributo condominiale, ossia se quest'ultimo sorga nel momento dell'autorizzazione accordata all'amministratore a compiere la spesa nell'interesse del condominio (ossia al momento della delibera) oppure al momento in cui sia sorta effettivamente la necessità della spesa ovvero ne sia seguita la concreta attuazione. Il problema è di grande rilevanza dato che è assai frequente, nella gestione condominiale, che intercorra un considerevole lasso di tempo tra il sorgere della necessità della spesa o la concreta esecuzione dei lavori di manutenzione e il momento della delibera di approvazione della spesa medesima.
Ebbene, la Suprema Corte ha stabilito che il condomino che abbia venduto il proprio immobile non possa essere chiamato a rispondere delle nuove spese deliberate dall'assemblea dopo la stipula ma prima della trascrizione dell'atto di vendita.
Lo Cassazione ha così accolto il ricorso di un signore al quale il condominio nel quale aveva abitato fino a poco tempo prima aveva chiesto il pagamento di una rata scaduta.
L'uomo si è opposto al decreto ingiuntivo sostenendo di aver venduto l'appartamento prima della delibera e, quindi, di non essere legittimato a stare in giudizio. Il giudice di pace non è stato dello stesso avviso affermando che l'atto era stato trascritto in data posteriore alla delibera e che, nella comunicazione al condominio, il venditore non aveva indicato gli estremi del rogito e il nome dell'acquirente. In questa circostanza, pertanto, bene aveva fatto il condominio a rivolgersi a lui.
La Cassazione ha però disatteso questa conclusione affermando, al contrario, che una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell'immobile, l'alienante perde subito la qualità di condomino e l'obbligo di pagare le rate, senza dover attendere la trascrizione dell'atto.
Ebbene, i Giudici di legittimità hanno specificato che nel momento in cui il condomino vende il proprio immobile, e rende noto tale trasferimento al condominio, perde il proprio status di condomino, tant'è che non è più legittimato a partecipare direttamente alle assemblee condominiali e può far valere le proprie ragioni in ordine al pagamento dei contributi dovuti (nei limiti di cui al richiamato art. 63 disp. att. c.c., II comma) solo tramite l'acquirente che è subentrato nella posizione di condomino. Ne consegue quindi che se il condomino alienante non è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnare le delibere condominiali, nei suoi confronti non può essere chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi, atteso che solanto nei confronti di colui che rivesta la qualità di condomino può trovare applicazione l'art. 63 primo comma.
I Giudici di legittimità, nella sentenza esaminata, hanno cassato la sentenza del Giudice di Pace, evidenziando ancora una volta come, stante il rapporto di natura reale che lega il condomino alla proprietà dell'immobile, la vendita del bene comporta la perdita della qualità di condomino dell'ex proprietario (non rilevando la trascrizione del relativo atto, avente solo fini di pubblicità dichiarativa) e l'impossibilità di chiedere nei confronti di quest'ultimo il decreto ingiuntivo di cui al richiamato art. 63 disp. att. c.c., non essendo possibile peraltro configurare, per le medesime ragioni, la figura del condomino “apparente” (ossia di un soggetto che, con comportamenti anche univoci, possa ingenerare nell'amministratore il ragionevole convincimento di essere l'effettivo condomino, cfr. Trib. Bari, Sez. III, 25.7.08; Trib. Napoli, 13.3.06).

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lunedì, 16 novembre 2009

LA CORTE DI CASSAZIONE E LA SOSTA DEI DISABILI

A volte mi capita di dovere segnalare anche delle sentenze della Cassazione che non apprezzo e non condivido affatto. Oggi accade esattamente questo, poichè mi trovo a dovere dare spazio ad una discutibilissima pronuncia, la numero 21271 del 5 ottobre 2009, con la quale la Suprema Corte ha stabilito che (a dispetto delle circolari ministeriali) "non é gratuita la sosta di un’auto al servizio di un disabile, detentore dello speciale contrassegno di cui all'art. 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, qualora tale auto sia stata parcheggiata in uno spazio di sosta a pagamento a causa dell’indisponibilità di uno degli stalli riservati gratuitamente ai disabili".

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lunedì, 09 novembre 2009

TIA E IVA NON DOVUTA

Sulla questione riguardante l'applicablità dell'IVA sulla Tariffa d'Igiene Ambientale si è creato un vero e proprio caos, all'interno del quale è difficile orientarsi per gli esperti di diritto e, a maggior ragione, per i poveri tartassati (come in famoso film di Totò) cittadini.
Ricostruiamo la vicenda, ponendo alcuni punti fermi e partendo dalla sentenza della Corte Costituzionale della quale tutti parlano, ossia la numero
238/2009.
La Consulta si è trovata a dover decidere della legittimità costituzionale (sollevata da un Giudice di Pace di Catania) di una norma riguardante il processo tributario statuente che «appartengono alla giurisdizione tributaria […] le controversie relative alla debenza del canone […] per lo smaltimento di rifiuti urbani».
Al fine di rispondere al quesito posto, la Corte Costituzionale ha ritenuto opportuno procedere ad una sintetica ricostruzione delle linee essenziali del complesso quadro normativo in cui si inserisce la disposizione denunciata e ha ricapitolato l'evoluzione della normativa.
Così facendo, la Consulta ha posto l'attenzione dapprima sul decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il quale ha stabilito, all'art. 58, che, in relazione all'istituzione ed all'attivazione del servizio relativo allo «smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, i Comuni «debbono istituire una tassa annuale» (usualmente denominata “TARSU”). Poi la Consulta ha rivolto l'attenzione al successivo “decreto Ronchi”, cioè il d.lgs. n. 22 del 1997, il quale ha stabilito l'obbligo dei Comuni di effettuare la gestione dei rifiuti urbani e, in particolare, ha previsto l'istituzione, da parte dei Comuni medesimi, di una «tariffa» per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale. Era tenuto al pagamento di tale tariffa – usualmente denominata tariffa di igiene ambientale (TIA) - «chiunque occupasse oppure conducesse locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale».
Su tale normativa è successivamente intervenuto l'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in vigore dal 23 aprile 2006, il quale ha soppresso la tariffa di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, sostituendola con la diversa «tariffa per la gestione dei rifiuti urbani» (come testualmente indicato nella rubrica dell'articolo), che una disposizione successiva (l'art. 5, comma 2-quater, del citato decreto-legge n. 208 del 2008) denomina «tariffa integrata ambientale (TIA)». La tariffa integrata è dovuta da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani.
Entrambe queste due "tariffe" successive fra di loro, a detta della Corte Costituzionale, appaiono come veri e propri tributi e risultano estranei all'àmbito di applicazione dell'IVA. Infatti, la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo - quest'ultima commisurata a mere presunzioni forfetarie di producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche dei rifiuti esterni - porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un «corrispettivo» per la prestazione di servizi.
Le caratteristiche strutturali e funzionali della TIA disciplinata dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 rendono evidente che tale prelievo presenta tutte le caratteristiche del tributo menzionate al punto 7.2.1. e che, pertanto, non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993 (e successive modificazioni), conservando la qualifica di tributo propria di quest'ultima.
Fatta questa lunga doverosa ricostruzione della sentenza della Corte, vi è quindi da sottolineare come la Consulta non sia stata chiamata a giudicare dell'applicabilità o meno dell'IVA sulla TIA ma ne abbia trattato solo incidenter tantum.
Ciò non vuol dire, comunque, che le parole di grande rilevanza che essa ha usato debbano rimanere lettera morta. Anzi, la Corte ha contribuito a dare una corretta interpretazione della TIA, la quale deve essere considerata una vera e propria tassa, con tutte le conseguenze del caso. Prima tra tutte quella secondo la quale non può essere soggetta a IVA.
Dunque, se l'IVA non era dovuta, quanti l'hanno ingiustamente versata hanno diritto di ottenerne il rimborso. E il rimborso subisce il solo limite della prescrizione decennale.
Pertanto, a mio parere, è opportuno che quanti hanno versato ingiustamente l'IVA sulla TIA compiano un preciso atto interruttivo della prescrizione, inviando una raccomandata alla società che ha gestito il servizio.
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mercoledì, 28 ottobre 2009

L'APPALTATORE E' RESPONSABILE PER OMESSA CONSEGNA DEL BENE RUBATO A SEGUITO DEL FURTO IN CANTIERE

Poiché l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna, risponde di inadempimento all'obbligazione accessoria di adeguata custodia - in relazione alla responsabilità per furto in cantiere edilizio – ed é, pertanto, tenuto al risarcimento dei danni, l’appaltatore che non dimostri di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano, senza che possa rilevare l’avvenuta cessazione del rapporto principale di appalto, atteso che l’obbligo di custodia è correlato alla detenzione dei beni affidati all’appaltatore e non all’attualità del rapporto di appalto, al quale esso sopravvive.
E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la
sentenza n. 20995 del 30 settembre 2009.
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martedì, 13 ottobre 2009

IL COMUNE E' TENUTO A RISARCIRE LA PERSONA CHE SUBISCE DANNI UTILIZZANDO (ANCHE IMPROPRIAMENTE) UNA ATTREZZATURA PUBBLICA

Segnalo questa interessante sentenza (21 maggio - 22 settembre 2009, n. 20415) della Corte di Cassazione riguardo l'art. 2051 c.c. (responsabilità delle cose in custodia): se la madre si fa male mentre aiuta il figlio a scendere dallo scivolo sussiste la responsabilità per custodia ex articolo 2051 c.c. del comune; tutto ciò anche se la stessa ha “fatto un uso scorretto, salendo in senso inverso alla struttura”.
Il comune ha l’obbligo di risarcire il danno, in caso di infortunio avvenuto in un parco giochi, a meno che non riesca a dimostrare un utilizzo imprevedibile delle attrezzature, sia quando l’infortunato è un minore e sia quando a farsi male è un genitore.
Per sollevarsi dalla responsabilità ex articolo 2051 c.c., infatti, non è sufficiente che il comune provi la buona manutenzione delle strutture presenti nel parco giochi e l’uso improprio delle stesse, ma deve, altresì, dimostrare che tale utilizzazione è stata assolutamente inusuale, da parte sia dei minori che dei genitori (o delle persone adulte con essi presenti) e, di conseguenza, assolutamente imprevedibile.
La responsabilità da cosa in custodia è esclusa qualora il custode dimostri che l'evento dannoso sia stato cagionato da un fatto estraneo ala stessa (fatto che può consistere anche nella condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima ) ed eccezionale.
Da ciò ne consegue che "non configura caso fortuito un qualsiasi uso improprio o anomalo della cosa in custodia rispetto alla sua destinazione funzionale, in quanto nel caso in cui la condotta concorrente del terzo nella causazione dell'evento non sia assolutamente imprevedibile ex ante, continua a persistere il nesso di causalità con la cosa e la sua funzione, salva la limitazione del risarcimento del danno per gli effetti dell'art. 1227 cod. civ., da valutare dal giudice di merito".

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lunedì, 05 ottobre 2009

IL LODO MONDADORI E LA MANIFESTAZIONE ANNUNCIATA DAL PDL

Torno a scrivere dopo le lunghe vacanze ed il mio viaggio di nozze e colgo l'occasione per parlare di una cosa a mio avviso gravissima. Il PDL, a seguito della sentenza civile che ha condannato Fininvest a risarcire il gruppo De Benedetti della cifra di 750 milioni di Euro (e ciò in seguito alla acclarata corruzione giudiziaria che ha fatto sì che la Mondadori fosse acquisita da Berlusconi), ha gridato al complotto giudiziario, ventilando l'ipotesi di organizzare una manifestazione di piazza a sostegno del Premier.
Ancora parliamo di legge uguale per tutti?
Sarebbe bellissimo per me, avvocato, se i miei clienti, in caso di soccombenza, avessero la possibilità di ribaltare le sentenze organizzando una manifestazionedi piazza. Sarei l'avvocato più felice del mondo. Se vinco, tutto bene; se perdo, organizzo una manifestazione e vinco lo stesso.
Tornando seri, trovo la cosa veramente terribile.
Una sentenza di un Tribunale dello Stato ha accertato che 1) vi è stata una corruzione giudiziaria della quale Berlusconi si è reso corresponsabile, 2) tali azioni fraudolente hanno fatto sì che un'azieda (la Mondadori) sia stata acquisita dalla Fininvest anzichè dal gruppo facente capo a De Benedetti, 3) all'azienda danneggiata vada corrisposto un risarcimento di 750 milioni di Euro.
In qualsiasi altro stato civile il Premier sarebbe stato messo mediaticamente alla gogna e si sarebbe dimesso immediatamente.
In Italia no. Qui si grida al complotto. E gli alleati del Cavaliere annunciano battaglia.
Ma la battaglia la dovremmo fare noi cittadini, noi gente per bene.
Sono anni che Berlusconi utilizza la politica per coprire i suoi loschi affari. Quindici anni di interessi privati: dalla legge ex Cirielli al digitale terrestre, dal Lodo Alfano alle rogatorie internazionali. Quindici anni di misfatti conditi dalle nefandezze degli scandali sessuali. Nulla però riesce a svegliare dal proprio torpore il cittadino italiano, ormai ipnotizzato dai media del nuovo Citizen Kane: dalla sua tre canali televisivi (propri, più tre controllati), due quotidiani, un settimanale, tre canali radiofonici. Dalla nostra solo una Carta vecchia di 60 anni. Ultimo baluardo. Chissà quanto reggerà ancora?

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