Il conducente che contesta un errore nella rilevazione della targa di una multa non è tenuto a presentare querela di falso per ottenere l'annullamento del verbale della polizia municipale. Può al contrario dimostrare di essersi trovato a quell'ora in un altro luogo anche mediante testimoni. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 25676/2009 secondo la quale per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la veridicità del verbale.
Segnalo una interessante sentenza della Corte di Cassazione in materia condominiale. Con la pronuncia n. 23686 del 9 novembre 2009, la Suprema Corte si è occupata di una problematica nota e piuttosto frequente, inerente alla ripartizione delle spese condominiali fra il condomino che ha venduto il proprio immobile e il soggetto che ha acquistato il detto immobile, divenendo così condomino.
A tal proposito è necessario ricordare che ai sensi dell'art. 1123 del Codice Civile, i condomini sono tenuti a sostenere le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, così come per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
E' altresì noto che l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice Civile prevede (al secondo comma) una solidarietà tra il venditore e l'acquirente, nei confronti del condominio, per il pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente, il tutto nell'ottica di agevolare l'amministrazione condominiale al recupero delle spese condominiali.
Tuttavia, il legislatore nulla dice in ordine al momento del sorgere del contributo condominiale, ossia se quest'ultimo sorga nel momento dell'autorizzazione accordata all'amministratore a compiere la spesa nell'interesse del condominio (ossia al momento della delibera) oppure al momento in cui sia sorta effettivamente la necessità della spesa ovvero ne sia seguita la concreta attuazione. Il problema è di grande rilevanza dato che è assai frequente, nella gestione condominiale, che intercorra un considerevole lasso di tempo tra il sorgere della necessità della spesa o la concreta esecuzione dei lavori di manutenzione e il momento della delibera di approvazione della spesa medesima.
Ebbene, la Suprema Corte ha stabilito che il condomino che abbia venduto il proprio immobile non possa essere chiamato a rispondere delle nuove spese deliberate dall'assemblea dopo la stipula ma prima della trascrizione dell'atto di vendita.
Lo Cassazione ha così accolto il ricorso di un signore al quale il condominio nel quale aveva abitato fino a poco tempo prima aveva chiesto il pagamento di una rata scaduta.
L'uomo si è opposto al decreto ingiuntivo sostenendo di aver venduto l'appartamento prima della delibera e, quindi, di non essere legittimato a stare in giudizio. Il giudice di pace non è stato dello stesso avviso affermando che l'atto era stato trascritto in data posteriore alla delibera e che, nella comunicazione al condominio, il venditore non aveva indicato gli estremi del rogito e il nome dell'acquirente. In questa circostanza, pertanto, bene aveva fatto il condominio a rivolgersi a lui.
La Cassazione ha però disatteso questa conclusione affermando, al contrario, che una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell'immobile, l'alienante perde subito la qualità di condomino e l'obbligo di pagare le rate, senza dover attendere la trascrizione dell'atto.
Ebbene, i Giudici di legittimità hanno specificato che nel momento in cui il condomino vende il proprio immobile, e rende noto tale trasferimento al condominio, perde il proprio status di condomino, tant'è che non è più legittimato a partecipare direttamente alle assemblee condominiali e può far valere le proprie ragioni in ordine al pagamento dei contributi dovuti (nei limiti di cui al richiamato art. 63 disp. att. c.c., II comma) solo tramite l'acquirente che è subentrato nella posizione di condomino. Ne consegue quindi che se il condomino alienante non è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnare le delibere condominiali, nei suoi confronti non può essere chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi, atteso che solanto nei confronti di colui che rivesta la qualità di condomino può trovare applicazione l'art. 63 primo comma.
I Giudici di legittimità, nella sentenza esaminata, hanno cassato la sentenza del Giudice di Pace, evidenziando ancora una volta come, stante il rapporto di natura reale che lega il condomino alla proprietà dell'immobile, la vendita del bene comporta la perdita della qualità di condomino dell'ex proprietario (non rilevando la trascrizione del relativo atto, avente solo fini di pubblicità dichiarativa) e l'impossibilità di chiedere nei confronti di quest'ultimo il decreto ingiuntivo di cui al richiamato art. 63 disp. att. c.c., non essendo possibile peraltro configurare, per le medesime ragioni, la figura del condomino “apparente” (ossia di un soggetto che, con comportamenti anche univoci, possa ingenerare nell'amministratore il ragionevole convincimento di essere l'effettivo condomino, cfr. Trib. Bari, Sez. III, 25.7.08; Trib. Napoli, 13.3.06).
A volte mi capita di dovere segnalare anche delle sentenze della Cassazione che non apprezzo e non condivido affatto. Oggi accade esattamente questo, poichè mi trovo a dovere dare spazio ad una discutibilissima pronuncia, la numero 21271 del 5 ottobre 2009, con la quale la Suprema Corte ha stabilito che (a dispetto delle circolari ministeriali) "non é gratuita la sosta di un’auto al servizio di un disabile, detentore dello speciale contrassegno di cui all'art. 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, qualora tale auto sia stata parcheggiata in uno spazio di sosta a pagamento a causa dell’indisponibilità di uno degli stalli riservati gratuitamente ai disabili".
Segnalo questa interessante sentenza (21 maggio - 22 settembre 2009, n. 20415) della Corte di Cassazione riguardo l'art. 2051 c.c. (responsabilità delle cose in custodia): se la madre si fa male mentre aiuta il figlio a scendere dallo scivolo sussiste la responsabilità per custodia ex articolo 2051 c.c. del comune; tutto ciò anche se la stessa ha “fatto un uso scorretto, salendo in senso inverso alla struttura”.
Il comune ha l’obbligo di risarcire il danno, in caso di infortunio avvenuto in un parco giochi, a meno che non riesca a dimostrare un utilizzo imprevedibile delle attrezzature, sia quando l’infortunato è un minore e sia quando a farsi male è un genitore.
Per sollevarsi dalla responsabilità ex articolo 2051 c.c., infatti, non è sufficiente che il comune provi la buona manutenzione delle strutture presenti nel parco giochi e l’uso improprio delle stesse, ma deve, altresì, dimostrare che tale utilizzazione è stata assolutamente inusuale, da parte sia dei minori che dei genitori (o delle persone adulte con essi presenti) e, di conseguenza, assolutamente imprevedibile.
La responsabilità da cosa in custodia è esclusa qualora il custode dimostri che l'evento dannoso sia stato cagionato da un fatto estraneo ala stessa (fatto che può consistere anche nella condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima ) ed eccezionale.
Da ciò ne consegue che "non configura caso fortuito un qualsiasi uso improprio o anomalo della cosa in custodia rispetto alla sua destinazione funzionale, in quanto nel caso in cui la condotta concorrente del terzo nella causazione dell'evento non sia assolutamente imprevedibile ex ante, continua a persistere il nesso di causalità con la cosa e la sua funzione, salva la limitazione del risarcimento del danno per gli effetti dell'art. 1227 cod. civ., da valutare dal giudice di merito".